L’art. 20 del decreto liquidità prevede, di fatto, la riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020) se questi vengono calcolati con il c.d. criterio previsionale.
Nel dettaglio, viene disposta l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti, qualora l’importo versato sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020 (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).