L’art. 13 del D.L. 23/2020, stabilisce che la garanzia sul credito alle imprese è concessa dal Fondo centrale di garanzia per le PMI entro il 31 dicembre 2020 a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento, di cui all’art. 10 comma 2 del DM 6 marzo 2017.
L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro. La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia è estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.
Premesso che restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore:
- di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
- di beneficiari finali che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono stati ammessi alle procedure di cui agli artt. 67, 182-bis e 186-bis L.F., purché alla data dell’8 aprile 2020 le loro esposizioni rispettino alcune condizioni ulteriori.
Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:
- un ammontare non superiore all’importo maggiore tra:
a) il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
b) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019;
c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 449); - una durata fino a 72 mesi.
La garanzia del 90% (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso
- in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
- per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.
Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell’80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario), viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:
- il finanziamento preveda l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;
- il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) “che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento” (circ. ABI n. 686/2020).
Per questi finanziamenti fino a massimo 25.000 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.