- Possibilità di effettuare entro il 16 aprile 2020, senza aggiunta di sanzioni ed interessi, i versamenti che erano in scadenza lo scorso 16 marzo e che erano già stati prorogati al 20 marzo. Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16 marzo scorso, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti.
- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (anno 2019), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
– alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
– all’IVA.
La sospensione dei suddetti versamenti si applica soltanto alle seguenti condizioni:
– nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
– nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. - Se, invece, i ricavi o compensi del 2019 sono superiori a 50 milioni di euro, per beneficiare della sospensione dei versamenti in esame occorre che la riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo o aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, sia di almeno il 50%.
In entrambi i casi, al ricorrere delle medesime condizioni, sono altresì sospesi, nei mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.
- I versamenti in esame sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione a partire dal 1° aprile 2019.
- I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, nei mesi di aprile e maggio 2020, sono inoltre sospesi nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
In tutti i casi sopra illustrati, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
– oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
- Per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. turismo, ristorazione, attività sportive e culturali, intrattenimento, assistenza, trasporti, ecc.), resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020:
– dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
– indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi del 2019 e dalla misura della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020.
Per beneficiare delle ulteriori sospensioni, anche tali soggetti devono invece rispettare i nuovi requisiti introdotti dal DL 23/2020.
Resta ferma anche l’ulteriore sospensione fino al 31 maggio 2020, prevista dall’art. 61 comma 5 del DL 18/2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.